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Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968;
Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero;
Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio;
Se il matrimonio non è stato consumato;
Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
Descrizione
È la richiesta allo scioglimento del matrimonio civile da parte di uno o entrambi i coniugi. Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per Ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa.
Come fare
Si può richiedere dopo almeno tre (3) anni di separazione legale.
Cosa serve
Divorzio congiunto o consensuale (richiesto da entrambi i coniugi):
Due stati di famiglia.
Certificato di residenza.
Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato.
Copia autentica del verbale di separazione.
Divorzio giudiziale o contenzioso (richiesto da uno solo dei due coniugi):
Due stati di famiglia.
Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa.
Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato.
Copia autentica del verbale di separazione.
Cosa si ottiene
Il divorzio.
Tempi e scadenze
Dipendenti dalle operazioni del Tribunale.
Costi
Nessun costo, tranne l'onorario degli avvocati. Se però sussiste l'impossibilità di affrontare la spesa per l'assistenza legale è possibile rivolgervi alla Commissione Gratuito Patrocinio, presente in ogni Tribunale, che assegnerà un avvocato d'ufficio.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Condizioni di servizio
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