Autocertificazioni

Servizio attivo

L'autocertificazione consente al cittadino di sostituire i normali certificati con una propria dichiarazione.

A chi è rivolto

Al cittadino che vuole sostituire un certificato con una propria dichiarazione.

L'autocertificazione può essere prodotta da:

  • cittadini italiani e dell'Unione Europea;
  • legale rappresentante o procuratore: per le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.

Descrizione

È la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sostituisce la produzione di certificati verso le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.

La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a farlo costituisce una violazione dei doveri d'ufficio.

Esistono due tipi di autocertificazione:

  • Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sostituiscono le tradizionali certificazioni; l'elenco delle certificazioni sostituibili è stabilito con la Legge 15/68 e con il d.P.R. 403/98 (vedi prospetto di ciò che è autocertificabile). Non necessitano di firma autenticata (legge 127/97), né di marca da bollo.
  • Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio hanno per contenuto fatti personali, a diretta conoscenza del dichiarante, che possono riguardare sia lui stesso, sia terze persone, purché la dichiarazione sia resa nell'interesse del dichiarante.

Non possono essere sostituiti da alcuna dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o di brevetti.

Nei seguenti casi particolari le dichiarazioni debbono essere prodotte da altri soggetti:

  • minori: chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • interdetti: il tutore;
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa davanti a un pubblico ufficiale;
  • chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come fare

Quando occorre presentare una copia autentica, si può richiedere che il dipendente, incaricato di ricevere la documentazione, esegua l'autenticazione su semplice esibizione dell'originale oppure si può anche affermare, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che la copia di una pubblicazione o di documento è conforme all'originale.

Non è necessario apporre firma autenticata (L. 127/97 e L. 191/98) su istanze presentate insieme a una copia fotostatica di un documento d'identità o se firmate alla presenza del dipendente addetto. Tale norma si applica anche per la firma digitale, apposta su documenti informatici (d.P.R. 513/97). Non è invece necessaria (L. 127/97) l'autenticazione della firma per:

  • Dichiarazioni sostitutive di certificazione.
  • Domande di partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
  • Istanze dirette agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, seppur contenenti dichiarazioni sostitutive, previa osservanza delle condizioni prescritte.
  • Domande di partecipazione a concorsi pubblici.
  • Domande relative ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
  • La foto autenticata è necessaria per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni, come il porto d'armi, la licenza di caccia (Circ. del 14/03/1995, M.I.A.C.E.L. n.3).

Negli altri casi la legalizzazione delle fotografie da presentare ai fini del rilascio dei documenti personali è eseguibile dall'ufficio ricevente, se esse vengono presentate personalmente, e unite all'intera documentazione dell'istanza.

A tutti i cittadini dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni, mentre per gli extracomunitari l'utilizzo dell'autocertificazione è limitato a fatti, stati e qualità attestabili da soggetti pubblici o privati italiani.

Gli uffici della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Comuni, Province, Regioni, Scuole e Università) devono accettare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui sono previste, perché ciò comporta violazioni dei doveri d'ufficio. Sono obbligati anche ad accettarle tutti i gestori di pubblico servizio (Enel, Telecom, Poste, FF.SS., ecc.). Le norme relative alle autocertificazioni non sono applicabili ai privati, salvo specifiche convenzioni (banche, studi legali, ecc.).

L'autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dall’altro soggetto. Tale sottoscrizione non va autenticata, né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante. Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona e può essere inviata anche a mezzo postale o per fax. Può altresì essere trasmessa per via telematica se:

  • firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata);
  • quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

Cosa serve

Le dichiarazioni sostitutive se sono allegate o collegate ad un'istanza o a una domanda presentata dall'interessato a una pubblica amministrazione, non necessitano di firma autenticata, né di marca da bollo, ma occorre che siano accompagnate da una fotocopia di un documento di identità non scaduto. Allo stesso modo non sono necessari autentica e bollo se vengono sottoscritte davanti al dipendente incaricato di ricevere la documentazione.

I certificati relativi non devono più essere presentati, neppure a posteriori; l'autocertificazione deve essere esauriente, in modo da permettere all'amministrazione la verifica dell'esattezza dei dati contenuti (per es. non è sufficiente affermare di essere in possesso di diploma, ma è necessario indicare l'anno di rilascio del documento e l'istituto che l'ha emesso). La veridicità delle dichiarazioni sarà poi controllata dall'ufficio a cui è stata consegnata l'autocertificazione (e in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste dalla L. 15/68). Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto notorio valgono sei mesi dalla data di compilazione.

Salvo nel rapporto con l’autorità giudiziaria e per i certificati necessari per l’attribuzione della cittadinanza, è espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione.

Con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’obbligo di accettare l’autocertificazione è stato esteso ai privati.

Il controllo relativo alla corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati con i dati a disposizione dell’amministrazione comunale può avvenire laddove il dichiarante abbia espresso esplicito consenso.

Cosa si ottiene

Cosa è possibile autocertificare. Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 è possibile autocertificare:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • stato di famiglia;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio/a;
  • decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Tempi e scadenze

In base all'oggetto dell'autocertificazione ci saranno tempi e scadenze differenti.

Sanzioni

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali, perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse e incorre nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

Costi

La dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • non sconta l’imposta di bollo;
  • ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
  • è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Giovanni Falcone, 5 13040 Carisio VC, Italia

Telefono: 0161971014
Email: anagrafe.carisio@ruparpiemonte.it
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Pagina aggiornata il 14/01/2025