Quando occorre presentare una copia autentica, si può richiedere che il dipendente, incaricato di ricevere la documentazione, esegua l'autenticazione su semplice esibizione dell'originale oppure si può anche affermare, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che la copia di una pubblicazione o di documento è conforme all'originale.
Non è necessario apporre firma autenticata (L. 127/97 e L. 191/98) su istanze presentate insieme a una copia fotostatica di un documento d'identità o se firmate alla presenza del dipendente addetto. Tale norma si applica anche per la firma digitale, apposta su documenti informatici (d.P.R. 513/97). Non è invece necessaria (L. 127/97) l'autenticazione della firma per:
- Dichiarazioni sostitutive di certificazione.
- Domande di partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
- Istanze dirette agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, seppur contenenti dichiarazioni sostitutive, previa osservanza delle condizioni prescritte.
- Domande di partecipazione a concorsi pubblici.
- Domande relative ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
- La foto autenticata è necessaria per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni, come il porto d'armi, la licenza di caccia (Circ. del 14/03/1995, M.I.A.C.E.L. n.3).
Negli altri casi la legalizzazione delle fotografie da presentare ai fini del rilascio dei documenti personali è eseguibile dall'ufficio ricevente, se esse vengono presentate personalmente, e unite all'intera documentazione dell'istanza.
A tutti i cittadini dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni, mentre per gli extracomunitari l'utilizzo dell'autocertificazione è limitato a fatti, stati e qualità attestabili da soggetti pubblici o privati italiani.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Comuni, Province, Regioni, Scuole e Università) devono accettare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui sono previste, perché ciò comporta violazioni dei doveri d'ufficio. Sono obbligati anche ad accettarle tutti i gestori di pubblico servizio (Enel, Telecom, Poste, FF.SS., ecc.). Le norme relative alle autocertificazioni non sono applicabili ai privati, salvo specifiche convenzioni (banche, studi legali, ecc.).
L'autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dall’altro soggetto. Tale sottoscrizione non va autenticata, né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante. Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona e può essere inviata anche a mezzo postale o per fax. Può altresì essere trasmessa per via telematica se:
- firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata);
- quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.