Per fare richiesta della cittadinanza italiana, il cittadino deve fare richiesta telematica alla prefettura della provincia dove ha la residenza. Può farlo per sé stesso oppure recandosi a un patronato che offra questo servizio.
Per i discendenti di cittadini italiani di antica emigrazione, entrati in Italia con passaporto straniero, iscritti nell’anagrafe della popolazione residente secondo le vigenti disposizioni possono presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza al Comune di residenza.
La domanda per il riconoscimento di cui sopra dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2) atti di nascita; muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quella della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3) atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
Questi documenti servono ad accertare che la cittadinanza italiana si sia trasmessa senza interruzione, dall’avo nato in Italia e poi emigrato, fino al richiedente il riconoscimento.
Si precisa che l’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le esposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.
Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti previsti e verificato che il richiedente è in possesso della cittadinanza italiana, l’ufficiale di stato civile, a chiusura del procedimento, emetterà un proprio provvedimento con il quale riconosce che il cittadino è italiano ed è sempre stato tale.