Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Servizio attivo

È un documento che si richiede per pagare i contributi e per affidare gli incarichi.

A chi è rivolto

  • Ai fornitori del Comune.
  • Alle imprese, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari); le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
  • Agli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
  • Alle SOA (Società Organismi Attestazione) - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).

Descrizione

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").

Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

Chi lo deve richiedere

  • l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari); le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
  • gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
  • le SOA (Società Organismi Attestazione - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).

Quando deve essere richiesto

La regolarità contributiva viene richiesta (cfr. circ. 122/2005):

  • per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:

- In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;

- Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;

- Per la stipula del contratto;

- Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;

- Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.

  • Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
  • Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
  • Per il rilascio dell'attestazione SOA;
  • Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
  • Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

Come fare

L’art. 2 del d.m. 24 ottobre 2007 indica i soggetti tenuti al rilascio del Durc, perciò il Comune può chiederlo direttamente.

  • L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e tutti gli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
  • L’INAIL,
  • Le Casse edili,
  • Tutti gli altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria sempre previa convenzione con INPS e INAIL.

ATTENZIONE eventuali certificazioni di regolarità contributiva rilasciate da Casse edili non aventi i requisiti previsti dalla legge all’art. 9, comma 77, legge n. 415/1998 devono considerarsi “inefficaci”.

Cosa serve

Avere la regolarità contributiva del fornitore.

Cosa si ottiene

Il certificato DURC e la possibilità di essere pagato dal Comune.

Tempi e scadenze

  • Per i lavori privati in edilizia: la validità è di 3 MESI dalla data del rilascio.
  • Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici nonché nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione: la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).
  • In tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA): la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.

L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

Costi

Nessuno.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Contabilità

Piazza Giovanni Falcone, 5 13040 Carisio VC, Italia

Telefono: 0161971014
Email: carisio@reteunitaria.piemonte.it

Pagina aggiornata il 07/12/2024