Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
- L’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.