Canone Unico Patrimoniale

Servizio attivo

Canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini che lo richiedano.

Descrizione

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

  • L’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
  • La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Come fare

Le tariffe vengono approvate dalla giunta comunale e pubblicate sul sito istituzionale del comune.

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

I procedimenti relativi all’autorizzazione, concessione, subentri, cessazione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche è di competenza dell'Ufficio Patrimonio.

I procedimenti relativi all’autorizzazione, concessione, subentri, cessazione per i messaggi pubblicitari e gli impianti sono di competenza dell'Ufficio Polizia Municipale.

Cosa serve

Presentare apposita istanza prima dell'occupazione effettiva del suolo o dell'esposizione pubblicitaria su strada pubblica.

Cosa si ottiene

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o autorizzazione all'esposizione della pubblicità.

Tempi e scadenze

La richiesta va presentata prima dell'effettiva occupazione/esposizione pubblicitaria.

Costi

Le tariffe sono approvate dalla giunta comunale. Per ogni ulteriore informazione fare riferimento alla normativa e al regolamento vigenti.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio di Polizia Locale

Piazza Giovanni Falcone, 5 13040 Carisio VC, Italia

Telefono: 0161971014
Email: poliziamunicipale.carisio@ruparpiemonte.it

Pagina aggiornata il 05/12/2024